Wirtschaftsrecht & Sanktionen Evidence Brief
Schneeleopard-Anwalt im hochgeschlossenen Frack verschliesst einen Aktenband 'JCPOA — Wiener Abkommen' mit siennafarbenem Wachssiegel, daneben aufgeschlagen ein zweiter Band 'SR 946.231.143.6 — Iran-Verordnung 12.12.2025'.

Regolamento Iran 12.12.2025: I quattro articoli che sostituiscono il piano d'azione JCPOA

La revisione totale del Regolamento Iran del 12 dicembre 2025 riporta il regime sanzionatorio svizzero sull'Iran al livello precedente all'accordo nucleare di Vienna e recepisce il pacchetto UE del 29 settembre 2025. A partire da marzo 2026, la compliance Iran funziona con un'architettura analoga a quella Russia; i framework del decennio JCPOA sono operativamente superati.

Casimir von Firn, MLaw

L’ordinanza sulle misure nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran (SR 946.231.143.6) è stata sostituita il 12 dicembre 2025, a mezzanotte, da una revisione totale. Il Bundesrat ha così riportato il regime sanzionatorio svizzero sull’Iran al livello precedente all’accordo nucleare di Vienna e ha recepito il pacchetto UE del 29 settembre 2025. Il manuale di compliance che dal 2016 campeggia nei libri di testo sanzionatori delle banche svizzere è operativamente superato: a partire da marzo 2026, l’esposizione all’Iran si avvicina più al regime Russia che all’embargo degli anni Duemila.

Come si è arrivati a questo punto

Il passo era annunciato. I paesi E3 (Francia, Germania, Regno Unito) avevano attivato il meccanismo di snapback previsto dalla risoluzione 2231 (2015); il 28 settembre 2025 sono tornate in vigore le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, 1929 e 2224. Il Bundesrat ha recepito le liste ONU attraverso la Legge sugli embarghi (SR 946.231) già in ottobre; ulteriori persone e organizzazioni sono state sottoposte a divieti di viaggio e congelamento dei beni (comunicato FINMA del 21 ottobre 2025). La revisione totale del 12 dicembre è il provvedimento più rilevante: recepisce il pacchetto sanzionatorio UE a livello di ordinanza svizzera e amplia la lista nominativa nazionale con ulteriori persone e imprese (comunicato del Bundesrat del 12 dicembre 2025; analisi Baker McKenzie). Con questa decisione il Bundesrat intende evitare che la Svizzera venga utilizzata come piazza per aggirare le sanzioni UE.

I quattro articoli che rendono obsoleto il vecchio piano d’azione

Chi ha ancora nel cassetto il manuale di compliance Iran dell’era JCPOA può riporlo. Quattro disposizioni spiegano perché.

L’art. 21 cpv. 1 SR 946.231.143.6 stabilisce una soglia di obbligo di notifica di CHF 10 000: ogni trasferimento di denaro verso o da una persona o organizzazione iraniana al di sopra di questo importo deve essere comunicato per iscritto al SECO entro cinque giorni lavorativi dall’esecuzione o dal ricevimento. Al di sopra di CHF 50 000 si applica un obbligo di autorizzazione (art. 21 cpv. 2 SR 946.231.143.6); gli importi in entrata possono essere accreditati sul conto del beneficiario solo dopo l’approvazione del SECO (scheda informativa SECO relativa all’art. 21, aggiornata al 12 dicembre 2025). L’art. 21 cpv. 4 include inoltre i frazionamenti tramite terzi; il rimborso di un credito all’esportazione in più rate è espressamente considerato un’operazione unitaria. Questa architettura di soglie corrisponde alla struttura introdotta dalla Svizzera nell’ordinanza Russia (SR 946.231.176.72); le soglie di importo sono state trasposte su un’altra area geografica.

L’art. 22 vieta agli intermediari finanziari svizzeri di aprire conti presso banche iraniane o di instaurare rapporti di corrispondenza bancaria. La disposizione faceva parte del regime sanzionatorio precedente al JCPOA ed è stata riattivata con la revisione totale.

L’art. 9 vieta l’acquisto e l’importazione di petrolio greggio iraniano e dei suoi derivati; l’art. 14 blocca crediti e prestiti a imprese del settore petrolifero, degli armamenti e della petrolchimica. Entrambe le disposizioni erano sospese in seguito alle misure di allentamento del JCPOA tra il 2016 e il 2025 e sono ora riattivate.

Zwei nebeneinanderliegende Bankschalter, beschriftet mit den Schwellenwerten von Art. 21 der Iran-Verordnung

Cosa devono fare diversamente le banche sul piano operativo

Tre considerazioni pratiche.

Primo: la nozione di persona ai sensi dell’art. 21 è al contempo più ristretta e più ampia di quanto si aspetti la maggior parte dei filtri KYC. Rientra nell’ambito di applicazione solo chi ha “dimora o domicilio in Iran”, inteso come centro di vita abituale. Una cittadina iraniana residente a Zurigo non vi rientra. Vi rientrano invece le strutture controllate al di fuori dell’Iran che siano sotto controllo diretto o indiretto di persone o autorità iraniane. Chi dal 2016 ha impostato i processi KYC filtrando esclusivamente per nazionalità ha applicato il criterio sbagliato.

Secondo: il periodo transitorio per i contratti conclusi prima del 12 dicembre 2025 è scaduto il 13 marzo 2026. Chi mantiene posizioni Iran aperte le gestisce ormai sotto il nuovo regime; notifiche postume e richieste di autorizzazione sono inevitabili.

Terzo: le esenzioni umanitarie sono esplicite ma articolate nel dettaglio. Generi alimentari, prestazioni sanitarie, farmaci e attrezzature mediche sono esenti da autorizzazione ai sensi degli artt. 17 e 18, ma restano soggetti all’obbligo di notifica. Le organizzazioni ONU, le organizzazioni internazionali e le ONG con status di osservatore presso l’Assemblea generale dell’ONU sono completamente escluse dal campo di applicazione. I pagamenti ordinari destinati ad alimentare conti bancari non sanzionati non richiedono autorizzazione.

Cosa è noto, cosa non lo è e quale evento lo chiarirà

L’architettura è nota. Per la prima volta dall’adozione delle misure Russia nel 2022, la Svizzera ha emanato un pacchetto sanzionatorio equivalente a quello UE nei confronti di un paese terzo; la convergenza operativa descritta nella nostra analisi sul 19° pacchetto UE riguarda ora anche l’Iran. Sono noti anche le soglie e il periodo transitorio.

Non è nota la prassi del SECO in merito all’art. 21 cpv. 4. La scheda informativa distingue una registrazione cumulativa ammissibile da un “frazionamento deliberato”, senza definire la zona grigia. I pagamenti salariali di un’impresa a più dipendenti rientrano espressamente nella prima categoria; il rimborso di un credito all’esportazione a rate nella seconda. Nel mezzo si colloca il rischio concreto per le banche di medie dimensioni e i fiduciari la cui clientela non può escludere un collegamento con l’Iran.

L’evento che chiarirà concretamente questa linea di aggregazione sarà il primo provvedimento pubblicato dal SECO o un bollettino ufficiale relativo a un frazionamento ai sensi dell’art. 21. Fino ad allora, la soglia di CHF 10 000 rimane un limite rigido privo di prassi interpretativa. Chi opera ancora secondo il vecchio piano d’azione Iran non è in compliance dal 13 marzo 2026 e con ogni probabilità sta accumulando rilievi in vista del prossimo controllo in loco da parte della FINMA.